Abuso permessi legge 104 – Possibile il licenziamento

L’illecito utilizzo permessi ex legge 104/92 (assistenza disabili) giustifica il licenziamento.

Chi non rispetta i permessi ex legge 104 (legge 5 febbraio 1992 n. 104 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili) commette un illecito di rilevanza civile e penale (truffa aggravata) che, oltre ad integrare causa di licenziamento, implica un illecito (reato procedibile d’ufficio) posto ai danni dell’Inps e dello Stato. Numerose sono le aziende che in questi ultimi anni ricorrono alle Agenzie Investigative per stanare i dipendenti infedeli che usufruiscono  in modo “improprio” delle agevolazioni previste dalla ex legge 104/92. Tuttavia, alcuni titolari d’azienda nutrono alcune reticenze riguardo i principi di liceità nell’ingaggiare un Detective. A tal proposito, è opportuno fare chiarezza e sgomberare il campo da eventuali dubbi: il datore di lavoro può assumere un investigatore privato per pedinare il dipendente se ha il fondato sospetto che questi non usufruisca correttamente dei permessi ex legge 104/92 . Dunque, la raccolta di prove attraverso l’opera di un Investigatore Privato è consentita purché l’indagine sia condotta per fini di tutela del patrimonio economico aziendale. A confermarlo sono le numerose pronunce giurisprudenziali che consolidano l’orientamento dello Organo Giudicante. La Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 9749 del 12 maggio 2016, ha asserito che il controllo, demandato dal datore di lavoro ad un Agenzia Investigativa, finalizzato all’accertamento dell’utilizzo improprio, da parte del dipendente, dei permessi ex lg. 104/92 (contegno suscettibile di rilevanza anche penale) non riguarda l’adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al di fuori dell’orario di lavoro ed in fase di sospensione dell’obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa, sicché esso non può ritenersi precluso ai sensi degli artt. 2 (tutela del patrimonio aziendale) e 3 (vigilanza dell’attività lavorativa) dello statuto del lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970 – Norme sulla tutela della liberta e dignità dei lavoratori). Infatti la corte ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore che, nelle ore in cui aveva fruito dei permessi ex lg. 104/92, concessi per l’assistenza alla suocera disabile, si era invece più volte recato ad effettuare lavori in alcuni terreni di proprietà. Questo comportamento, essendosi verificato in fase di sospensione dell’obbligazione della prestazione lavorativa, poteva essere oggetto di controllo da parte di un Agenzia Investigativa. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9217 del 06 maggio 2016, ha definito la legittimità del licenziamento per giusta causa, intimato al lavoratore che ha abusato dei permessi previsti dalla Legge 104/1992. Nel caso in esame, il datore di lavoro aveva svolto accertamenti per mezzo di un’agenzia investigativa rilevando che, seppure avesse richiesto alcuni permessi ex Legge 104, il lavoratore si recava presso l’abitazione dell’assistita (cognata non convivente) affetta da grave disabilità per un numero di ore inferiore a quello previsto. Inizialmente, il Tribunale di primo grado aveva dichiarato la nullità del licenziamento, poi la Corte d’Appello aveva ribaltato la sentenza, così il lavoratore è ricorso in Cassazione. Secondo il parere dei giudici supremi, il ricorso all’Investigatore Privato non costituisce violazione delle norme contenute nello Statuto dei Lavoratori poiché: “Le disposizioni dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa e, quindi, a giustificare l’assenza”. Gli enunciati nelle due sentenze aderiscono alla oramai granitica posizione della Suprema Corte di Cassazione  secondo cui il datore di lavoro può, anche attraverso un Istituto Investigativo per accertare e contestare al lavoratore l’uso improprio del permesso ex Legge 104/92, procedere legittimamente al licenziamento per giusta causa. In ultimo giova precisare che le indagini compiute dal Detective privato per avere valore probatorio, devono svolgersi fuori dall’orario di lavoro e dai locali dell’impresa nonché, esser effettuate in ossequio allo Statuto dei Lavoratori (Lg. 300 del 20 maggio 1970), alla normativa privacy (D.L. 30 giugno 2003 n .196) ed in ottemperanza al Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS).

A cura di: Gianluca dr. Cavallo – Investigatore Privato/Giurista d’impresa


Per ulteriori informazioni contattare